Matrimonialisti: atteggiamenti bellicosi tra genitori separati. Occorre mediazione preliminare.

È Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell’associazione avvocati matrimonialisti italiani, uno dei primi a commentare la recente sentenza della Cassazione che esclude l’affido condiviso in caso di conflittualità tra i genitori. “Purtroppo nel nostro Paese – ha dichiarato il Presidente dei matrimonialisti – almeno l’80% dei coniugi/genitori coinvolti in procedure di separazione e divorzio giudiziali vivono l’esperienza processuale con un atteggiamento bellico e di rivalsa nei confronti della controparte”. A pagare i danni di tali atteggiamenti sono i figli, come rileva Gassani: “spesso tali conflitti si consumano alla presenza dei figli – ha proseguito il matrimonialista – che subiscono danni irreparabili dal punto di vista psicologico. Pertanto litigare davanti ai figli, come già sancito dalla Suprema Corte in passato, costituisce un maltrattamento nei confronti di questi ultimi. Un genitore maltrattante non può essere anche affidatario o coaffidatario dei propri figli. Così, nell’ipotesi di ostilità di un solo coniuge nei confronti dell’altro vittima di aggressioni verbali o giudiziarie, l’affidamento condiviso non può essere applicato. Proprio perchè rappresenta il principio della bigenitorialità, non può essere concesso con un prestampato per il solo fatto di essere genitori'”. Soluzioni? “Mediazione familiare preliminare”, ha chiosato Gassani sottolineando come il considerare la separazione come una guerra sia tipico del nostro paese. La mediazione – ha da ultimo dichiarato il Presidente Gassani – “ha la stessa funzione di un’anestesia totale mirante a lenire il dolore di chi si sta separando e rischia di strumentalizzare i figli”.
03/09/2011 – 10.30.00
(Autore: Luisa Foti, da “Studio Cataldi – Portale di  Informazione Giuridica”)

Info su Francesco Donofrio

Avvocato, Cerignola. E' responsabile scientifico dell’Organismo nonché della Sede di Cerignola. E’ Conciliatore Professionista e Mediatore Civile e commerciale. Si propone quale esperto nella materia del consumo, per tutte le materie previste dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e per il contenzioso di cui sono parti le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.
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