Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28
Pubblichiamo una tabella riassuntive le principali novità in vigore dal 20 settembre 2013 a seguito degli artt. 84 e 84-bis D.L. 21/06/2013 n. 69 conv. in L. 09/08/2013, n. 98 (in S.O. n. 63, G.U. 20/08/2013, n. 194).
Competenza territoriale | L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza territoriale nel Cod. Civ. (PDF) |
Obbligatorietà dell’assistenza legale | Per i procedimenti condizione di procedibilità, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. |
Condizione di procedibilità | Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. |
Ordine del giudice | Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. |
Obbligatorietà di un primo incontro informativo | Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. |
Gratuità del primo incontro in caso di mancato accordo | Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, ad esclusione delle spese di avvio e di quelle vive (notifica, copia) . |
Sanzione automatica per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione | Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 (condizione di procedibilità, ordine del giudice e clausola contrattuale), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. |
Esecutività immediata dell’accordo in presenza degli avvocati | Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. |
Trascrizione degli accordi che accertano l’usucapione | Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. |