Guida alla mediazione

1.    Che cos’è la mediazione 

  • Definizione

Il D. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05.03.2010, introduce nell’Ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all’ordinario processo di cognizione davanti al giudice.

Lo scopo del procedimento di mediazione è, infatti, quello di giungere ad una conciliazione tra le parti di una controversia civile.

Coerentemente, quindi, il D. lgs. n. 28/2010 definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

  • Tipologie di mediazione

La mediazione può essere distinta, a seconda del contenuto che essa assume, in facilitativa ed aggiudicativa.

Nella mediazione facilitativa  il mediatore, soggetto professionale ed imparziale, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo risolutivo della controversia.

La mediazione aggiudicativa, invece, si ha nel caso in cui il mediatore, pur in assenza di un accordo amichevole tra le parti, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

La mediazione può essere distinta, anche a seconda del metodo e dei rapporti con l’ordinario processo civile, in obbligatoria, facoltativa e giudiziale.

La mediazione obbligatoria, si ha quando la legge la prevede come condizione di procedibilità; ossia senza il suo previo esperimento non è possibile  l’avvio del processo civile ordinario.

Il legislatore ha tassativamente indicato i casi in cui il procedimento di mediazione è obbligatorio, riservandolo a quei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Rientrano in questo ambito le controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità e ai contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In ogni altra materia, invece, la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante l’ordinario processo civile.

La mediazione è giudiziale quando, in pendenza di un processo civile,  è il giudice ad invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché  prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

2.    Chi è il mediatore

  • Definizione

Con la mediazione, nasce la figura del Mediatore Civile, il quale non è necessariamente un avvocato, non è un giudice o un arbitro, non emette sentenze o lodi, ossia è privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio, ma è semplicemente un professionista, laureato e/o iscritto in elenchi ministeriali, con idonea e specifica formazione, che, individualmente o collegialmente, aiuta le parti a trovare un accordo risolutivo della controversia che le vede contrapposte; funge, cioè, “da ponte tra le parti” consentendo alle stesse di risolvere la controversia nel modo più soddisfacente per entrambe, cercando così di preservare, per quanto possibile, i loro futuri rapporti.

Il mediatore presta la propria opera nell’ambito di Organismi sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

  • Obblighi del mediatore

Il mediatore presta la propria opera secondo i principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza contenute nel codice etico dell’Organismo presso il quale presta la propria opera.

A tal proposito ha l’obbligo di comunicare al responsabile dell’Organismo ogni circostanza che, anche se intervenuta nel corso di un procedimento di mediazione già avviato, possa in qualche modo inficiare la propria neutralità rispetto alle parti.

Il mediatore è inoltre tenuto a mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, così come dovrà rimanere riservata ogni informazione confidata al mediatore da una delle parti.

Il mediatore non può deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

3.   Cosa sono gli organismi di mediazione

  • Definizione e garanzie

L’attività di mediazione e conciliazione può essere svolta unicamente da Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro degli Organismi di mediazione ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo  28/2010.

Sul regolare funzionamento degli Organismi di mediazione vigila il Ministero della Giustizia, che tiene un apposito registro (Registro degli Organismi, Registro degli Enti Formatori) e opera un costante monitoraggio sulle conciliazioni effettuate.

Ciascun organismo, per essere autorizzato ed inserito nell’apposito registro, deve disporre, tra le altre cose, di almeno cinque mediatori appositamente formati attraverso corsi specifici, secondo quelle che sono le direttive del D.M. n. 180/2010, e tenuti all’aggiornamento biennale, oltre a dover dare garanzie di affidabilità anche con la stipula di un’apposita assicurazione per eventuali danni.

È escluso che l’organismo di mediazione possa essere una persona fisica.

4.    Come si articola la mediazione

  • L’istanza di mediazione

La mediazione può essere attivata da una parte o da entrambe le parti (mediazione congiunta), che tramite appositi modelli inoltrano l’istanza di mediazione, specificando:

  1. le generalità delle parti coinvolte;
  2. le generalità dei legali di cui le parti volessero eventualmente avvalersi;
  3. l’oggetto della controversia;
  4. le ragioni della pretesa;
  5. il valore attribuito alla controversia (ove stimabile);
  6. ulteriori informazioni richieste dall’Organismo di Mediazione prescelto.

L’istanza può essere inoltrata telematicamente o tramite altri strumenti atti a garantire l’effettiva ricezione da parte dell’Organismo, che entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza designa il mediatore incaricato della mediazione e convoca le parti per il primo incontro.

  • Il Procedimento

Il procedimento di mediazione si caratterizza per informalità. Il mediatore incaricato, nel corso degli incontri con le parti, che possono essere congiunti ovvero individuali, mira al chiarimento e all’emersione dei punti di contatto tra le parti, nell’ottica di facilitare le stesse al raggiungimento di un accordo amichevole di risoluzione della controversia.

Su richiesta di anche una sola delle parti, il mediatore può formulare una proposta di mediazione, anche nel caso in cui una delle due parti non abbia aderito al procedimento di mediazione.

La durata massima del procedimento di mediazione è fissata per legge in tre mesi a decorrere dalla data di deposizione di istanza di mediazione.  Ogni organismo può stabilire anche termini più brevi. Nel caso di mediazione obbligatoria, in cui la presenza dell’avvocato è obbligatoria, il primo incontro tra le parti ed il mediatore ha natura informativa,  allo scopo di chiarire i principi, gli strumenti e la procedura di mediazione. Nel corso di tale incontro le parti decidono liberamente se proseguire nel tentativo di mediazione oppure definire con esito negativo il procedimento.

  • Composizione della controversia: accordo tra le parti o proposta del mediatore.

Il processo di mediazione può terminare con esito positivo ovvero negativo.

L’esito positivo può essere costituito dal raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti, ovvero dall’accettazione della proposta definita dal mediatore su richiesta di una o entrambe le parti.

L’accordo raggiunto, o la proposta accettata, potrà essere omologato dal tribunale per garantirne la piena efficacia.

L’esito negativo può consistere nel mancato raggiungimento dell’accordo, nella mancata accettazione della proposta del mediatore, o nella mancata adesione della parte convocata.

In caso di mancata adesione senza la partecipazione al primo incontro informativo, Il D. lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

5.    Quali sono i vantaggi della mediazione?

  • Economici

Prezzi chiari e fissati con legge, commisurati all’entità della controversia. Sono altresì previste agevolazioni fiscali: per importi inferiori a 51.000 euro, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro; inoltre le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità dovute all’organismo di mediazione.

  • Di tempo

Attraverso la mediazione civile, i tempi di risoluzione di un contenzioso si riducono dai 6 anni e 10 mesi che in media la macchina della giustizia italiana richiede per giungere ad una sentenza definitiva (la durata media in primo grado è di 960 giorni che diventano 1509 in appello)  ai tre mesi, che la legge impone come durata massima del procedimento di mediazione.

  • Sul sistema giudiziario

L’istituto della mediazione civile e commerciale, a regime, produrrà un notevole alleggerimento del carico di lavoro che grava sul sistema giudiziario nazionale rendendolo inefficiente e largamente insoddisfacente per la società.

  • Sul piano umano

Proporre una nuova modalità di composizione dei conflitti rappresenta la sfida sociale della mediazione. Affiancare al sistema giudiziario un meccanismo per cui le parti raggiungono autonomamente, facilitate da una figura professionale terza e imparziale, il pacifico accordo su una controversia rappresenta il seme di una più corretta e pacifica convivenza civile nella società.

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