Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera:
“Il Consiglio, vista la nota in data 21 febbraio 2011 a firma del Presidente e del Segretario Generale dell’Unione Nazionale Giudici di Pace con cui si chiede di conoscere se al giudice di pace sia consentito di esercitare le funzioni di mediatore e, in caso positivo, entro quali limiti;
(omissis …)
delibera
di rispondere che l’attività di mediatore professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 non è compatibile con le funzioni di giudice di pace anche se svolte in ambiti territoriali di circondari di tribunale diversi da quelli nel quale sono esercitate le funzioni onorarie”.