È a tutti noto che nell’alveo della mediazione obbligatoria, introdotta dal d.lgs. n.28/2010, con l’obiettivo prioritario di “promuovere la composizione amichevole delle controversie”, sono rientrate a pieno titolo anche le controversie bancarie e finanziarie. Sia che abbiano ad oggetto l’interpretazione ed applicazione dei contratti (di conto corrente, di mutuo, di apertura di credito, di offerta di prodotti e servizi bancari, di finanziamenti personali ecc.) sia che riguardino la contestazione di specifiche clausole contrattuali (rinvio ad uso piazza, anatocismo, interessi usurari, c.m.s., addebito di spese, errata applicazione date valuta ecc.); sia che consistano in richieste di ripetizione di indebito o di violazione delle norme in materia di trasparenza informativa e contrattuale, o ancora concernino la portabilità dei mutui o l’istruttoria dei finanziamenti, il ricorso alla mediazione è divenuto condizione di procedibilità.
In realtà, proprio in tale comparto la procedura conciliativa, lungi dall’essere un “passaggio obbligato” per l’accesso alla giustizia, avrà l’opportunità di svolgere un ruolo centrale, provando concretamente le sue potenzialità e la sua efficacia, in ragione della particolare delicatezza dei contenuti e degli interessi coinvolti, di chiaro impatto sociale e con un’evidente criticità nell’assetto economico e giudiziario del Paese.
Il proposito che dovrà animare la mediazione sarà quello di riuscire non solo a deflazionare e accelerare i tempi della giustizia, ma soprattutto di garantire una tutela più pronta, tempestiva, compiuta delle aspettative e dei diritti delle parti; promuovere il dialogo tra le stesse e la risoluzione dei motivi di conflitto, “riorganizzare le relazioni” nel modo il più possibile soddisfacente per tutti, riequilibrare le posizioni contrattuali, preservando la continuità e la fiducia dei rapporti reciproci e riducendo gli effetti deleteri del contrasto. Una sfida davvero importante!
D’altronde la mediazione obbligatoria di nuova istituzione si propone come “alternativa” ai preesistenti sistemi di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, previsti dal nostro ordinamento, ovvero dai procedimenti dinnanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) e alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, i quali sono rimasti invariati. Quest’ultime procedure di mediazione, in effetti, non hanno avuto fino ad oggi grande riscontro, in quanto ritenute dai clienti delle banche incapaci di interpretare e tutelare opportunamente e in modo imparziale i loro interessi. Il fatto cioè che l’Ombusdsman, il Conciliatore bancario o l’ABF siano stati istituiti direttamente dall’ABI e dalla Banca d’Italia, ha compromesso la percezione di terzietà, di imparzialità e indipendenza che si richiedono necessariamente al soggetto mediatore. La creazione, quindi, da parte del sistema bancario di organismi di conciliazione “in house” non è stata premiata; ha determinato anzi la diserzione dai tavoli delle trattative, la sfiducia o la disillusione dei clienti verso tali procedure e la propensione per la giustizia ordinaria, seppure con i suoi tempi lunghi e con la relativa alea del giudizio.
Ecco, dunque, alcune delle novità per i clienti-investitori che alimenteranno senz’altro il rilancio della mediazione nel settore bancario-finanziario: in primis, poter fruire di una procedura, quella introdotta dal d.lgs. n. 28/2010, improntata a requisiti imprescindibili di informalità, imparzialità, celerità e riservatezza che ne costituiscono il valore aggiunto; in secundis, esperire il tentativo di mediazione innanzi a un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia, ad un mediatore “terzo”, indipendente totalmente dal sistema bancario, che sia in grado di farsi, in modo equilibrato, professionale ed imparziale, depositario e portavoce degli interessi delle parti, favorendone l’emersione attraverso un dibattito costruttivo, facilitando l’accordo.
Inoltre, la “nuova” procedura conciliativa si distingue rispetto a quelle preesistenti anche per le specifiche tutele, incentivi, termini e sanzioni. Illuminante in tal senso è, per esempio, il riconoscimento di efficacia di titolo esecutivo al verbale di avvenuta conciliazione omologato, tale da assicurare, al pari delle sentenza dei giudici, la definitività della risoluzione della controversia, con la possibilità per il soggetto che ne abbia interesse, di ottenere l’esecuzione dell’accordo conciliativo ricorrendo ai molteplici mezzi che il nostro ordinamento mette a sua disposizione. Al contrario, è noto, che le decisioni assunte dall’A.B.F. sono sì vincolanti per l’intermediario ed il cliente, ma dal loro inadempimento da parte della Banca deriva, a carico di quest’ultima, solo una pubblicità “sanzionatoria” su siti internet e su quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Parimenti, privo del carattere di definitività è il verbale di avvenuta conciliazione innanzi alla Camera di arbitrato e conciliazione presso la Consob che ammette comunque la possibilità di adire al giudice competente indipendentemente dall’esito della composizione extragiudiziale.
La procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010, pertanto, presenta degli indubbi elementi di vantaggio rispetto alle altre; è, infatti, in grado di enfatizzare l’imparzialità e neutralità dei soggetti preposti alla mediazione, di assicurare l’effettività e la definitività della tutela delle ragioni delle parti, ma anche di preservare la continuità, la stabilità e serietà dei rapporti economici tra cliente-investitore e Istituto di Credito.
T. Leone