1. Che cos’è la mediazione

Definizione

Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, introduce nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto della mediazione civile e commerciale come metodo alternativo di risoluzione delle controversie rispetto al processo ordinario.

Lo scopo del procedimento di mediazione è favorire la conciliazione tra le parti in una controversia civile, riducendo tempi e costi della giustizia tradizionale.

Conseguentemente, il D. lgs. n. 28/2010 definisce la mediazione come:

“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Tipologie di mediazione

La mediazione si distingue in base al suo contenuto e al suo rapporto con il processo civile.

  1. In base al contenuto:
    • Mediazione facilitativa: il mediatore aiuta le parti a raggiungere un accordo risolutivo della controversia, senza suggerire soluzioni.
    • Mediazione aggiudicativa: il mediatore, pur in assenza di un accordo tra le parti, propone una soluzione alla controversia, lasciando alle parti la libertà di accettarla o meno.
  2. In base al metodo e ai rapporti con il processo civile:
    • Mediazione obbligatoria: richiesta per legge come condizione di procedibilità in determinate materie (es. condominio, successioni, locazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità medica, diffamazione, etc.).
    • Mediazione facoltativa: le parti scelgono volontariamente di intraprendere un percorso di mediazione.
    • Mediazione giudiziale: il giudice, con ordinanza motivata, invita le parti a tentare la mediazione in qualsiasi fase del processo, purché prima della decisione finale.

2. Chi è il mediatore

Definizione

Il Mediatore Civile è un professionista imparziale, non necessariamente avvocato, iscritto in elenchi ministeriali e dotato di idonea formazione. Egli non emette sentenze, ma aiuta le parti a raggiungere un accordo conciliativo.

Il mediatore opera presso Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia.

Obblighi del mediatore

Il mediatore agisce secondo principi di:

  • Indipendenza e imparzialità, segnalando eventuali conflitti di interesse.
  • Riservatezza, mantenendo segrete le informazioni emerse in mediazione.
  • Divieto di testimonianza, non potendo deporre su quanto appreso nel procedimento di mediazione.

3. Cosa sono gli organismi di mediazione

Definizione e garanzie

Gli Organismi di Mediazione sono enti accreditati presso il Ministero della Giustizia, iscritti nel Registro degli Organismi di mediazione ai sensi dell’art. 16 del D. lgs. 28/2010.

Requisiti

Un Organismo di Mediazione deve garantire:

  • Serietà (onorabilità dei membri, indipendenza, esclusività dell’attività di mediazione).
  • Efficienza (adeguatezza organizzativa, trasparenza, professionalità dei mediatori).

Gli organismi sono sottoposti a vigilanza da parte del Ministero della Giustizia.


4. Come si articola la mediazione

La domanda di mediazione

La mediazione può essere attivata da una o entrambe le parti, presentando all’Organismo di Mediazione una domanda contenente:

  • Le generalità delle parti.
  • L’oggetto della controversia.
  • Le ragioni della pretesa.
  • Il valore della controversia (se stimabile).

La domanda può essere trasmessa telematicamente o con altri mezzi idonei.

Il procedimento

  • Durata massima: tre mesi dalla presentazione della domanda.
  • Prima udienza: tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda.
  • Carattere informale: il mediatore può svolgere incontri congiunti o separati con le parti.
  • Proposta del mediatore: su richiesta anche di una sola parte, il mediatore può formulare una proposta di soluzione.
  • Obbligatorietà dell’avvocato: nella mediazione obbligatoria, le parti devono essere assistite da un legale.

Esito della mediazione

  • Accordo: le parti raggiungono un’intesa amichevole o accettano la proposta del mediatore.
  • Mancato accordo: la mediazione si conclude senza intesa.
  • Sanzioni per mancata adesione: se una parte non partecipa senza giustificato motivo, il giudice può trarne argomenti di prova e disporre sanzioni pecuniarie.

5. Quali sono i vantaggi della mediazione?

Vantaggi economici

  • Costi predeterminati dalla legge, proporzionali al valore della controversia.
  • Agevolazioni fiscali:
    • Esonero dall’imposta di registro fino a 100.000 euro.
    • Credito d’imposta fino a 600 euro sulle indennità versate.

Vantaggi in termini di tempo

  • Mediazione: massimo 3 mesi.
  • Giustizia ordinaria: in media, 6 anni e 10 mesi (675 giorni per il primo grado, 1026 per l’appello).

Benefici per il sistema giudiziario

  • Alleggerimento del carico dei tribunali.
  • Maggiore efficienza nella risoluzione delle controversie.

Vantaggi umani e sociali

  • Promozione della cultura del dialogo e della cooperazione.
  • Soluzioni conciliative che preservano i rapporti personali e commerciali.

Questa guida offre una panoramica chiara e dettagliata sulla mediazione, il suo funzionamento e i suoi vantaggi. Il ricorso a tale strumento può rappresentare un’opportunità efficace per la risoluzione delle controversie civili e commerciali in modo rapido, economico e soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

Lascia un commento